Nell'interesse di Regione Liguria, (c.f. e p.  IVA:  00849050109)
in persona del Presidente in carica Claudio Burlando, rappresentato e
difeso per mandato  a  margine  dagli  avv.ti  Barbara  Baroli  (c.f.
BRLBBR55L54D969W;  PEC:  barbara.barolimariniello@ordineavvgenova.it;
fax: 0105484050  e  Gabriele  Pafundi  (c.f.  PFNGRL57B09H501K;  PEC:
gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org;    fax:     063212646)     ed
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest'ultimo in
Viale Giulio Cesare n. 14; 
 
                               Contro 
 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona  del  Presidente
in carica 
 
                               Avverso 
 
la  deliberazione  della  Corte  dei  conti  - sezione  regionale  di
controllo per la Liguria - n. 21/2014 depositata l'8 aprile 2014, con
la quale si e' approvata «la  Relazione  sui  rendiconti  dei  gruppi
consiliari della regione Liguria per l'esercizio  2012  e  le  schede
riepilogative delle spese irregolarmente rendicontate  che  ne  fanno
parte  integrante»,  ordinando  contestualmente  al  Presidente   del
Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa della Liguria di curarne la
pubblicazione,  nonche'  disposta  la   trasmissione   alla   Procura
regionale della Corte dei conti per la Liguria ed alla Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di Genova nonche', 
    benche' travolte dalla sentenza della Consulta n. 130/2014, 
    le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione  delle  Autonomie
n. 12/SEZAUT/2013 del 5 aprile 2013 e n. 15/SEZAUT/2013 del 5  luglio
2013 (mai trasmesse alla  Regione),  richiamate  nella  deliberazione
della  Sezione  regionale,  principalmente  impugnata,  ove  esse  ne
costituiscano  atto  di  indirizzo  presupposto   (pur   la   seconda
precisando  che  il  controllo  sui  rendiconti  2012  «ha  efficacia
ricognitiva della regolarita' dei  documenti  contabili»  e  che  «le
disposizioni precettive recate dall'art. 1, commi 9-12  del  D.L.  n.
174  del  2012  e,  in  particolare,  l'impianto  sanzionatorio,   si
applicano dall'esercizio 2013»; 
 
                per lesione dell'autonomia regionale 
 
    in violazione  degli  artt.  114,  secondo  comma  e  117  Cost.,
relativamente  all'autonomia  istituzionale  e  legislativa,  nonche'
degli artt. 121 e 123 Cost., relativamente all'autonomia statutaria e
all'autonomia del Consiglio regionale; dello Statuto regionale, nella
parte in cui esso prevede e garantisce l'autonomia  del  Consiglio  e
dei suoi gruppi assembleari;  della  legislazione  regionale,  ed  in
particolare delle  leggi  regionali  n.  3/1987  e  n.  38/1990;  del
principio di leale  collaborazione,  nonche'  dello  stesso  D.L.  n.
174/2012. 
    Il ricorso e' proposto affinche' sia dichiarato  che  non  spetta
allo  Stato  e,  per  esso,  alla  Corte  dei  conti,  in   relazione
all'esercizio finanziario 2012 ed in asserita applicazione del D.  L.
n. 174/2012, indirizzare ed esercitare il controllo sui rendiconti ei
gruppi consiliari, in relazione all'esercizio 2012, ed in particolare
esprimere osservazioni sui rendiconti dei Gruppi consiliari, chiedere
integrazioni   documentali,    sancire    e    comunicare    asserite
«irregolarita'»,  esigere  venga  data  pubblicita'   al   «referto»,
esercitando un controllo di merito sulle  singole  spese  in  base  a
criteri definiti in maniera  postuma  ed  in  totale  autonomia,  con
conseguente declaratoria di nullita'/annullamento delle deliberazioni
citate in epigrafe. 
 
                                Fatto 
 
    L'art. 1 del  D.L.  10  ottobre  2012  n.  174  (convertito,  con
modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213), volendo  rafforzare
la partecipazione della Corte dei conti al controllo  sulla  gestione
finanziaria delle regioni, ha innovativamente disciplinato (ai  commi
9, 10, 11 e 12) la redazione,  approvazione  e  controllo,  da  parte
delle Sezioni regionali di controllo, dei rendiconti di esercizio  di
ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali, prevedendo, in caso
di mancata trasmissione dei rendiconti,  o  in  caso  di  riscontrata
irregolarita' degli  stessi,  a  titolo  di  sanzione,  la  decadenza
«dall'anno in corso dal diritto della erogazione di risorse da  parte
del Consiglio regionale», e sottolineando (c. 11) che  «la  decadenza
di cui al presente comma comporta l'obbligo di  restituire  le  somme
ricevute  a  carico  del  bilancio  del  Consiglio  regionale  e  non
rendicontate». 
    Il  rendiconto  deve  essere  «strutturato  secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»,  al  fine  di
«assicurare la corretta  rilevazione  dei  fatti  di  gestione  e  la
regolare  tenuta  della  contabilita',  nonche'   per   definire   la
documentazione necessaria a corredo  del  rendiconto»,  cosicche'  le
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti  sono  tenute  a
verificare se tali rendiconti siano o meno conformi alle prescrizioni
stabilite nelle predette linee guida (commi 9 ed 11). 
    Tuttavia solo nella seduta del  6  dicembre  2012  la  Conferenza
Stato-Regioni ha deliberato tali linee guida, recepite  con  DPCM  21
dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del  2  febbraio  2013  ed
entrato in vigore il successivo 17 febbraio. 
    Le  regole  condivise,  cosi'  formalizzate,  oltre   a   fornire
nell'Allegato  A  uno  schema  per  la  rilevazione  delle  voci   di
rendiconto, stabilivano anche le regole «sostanziali» di  correttezza
della spesa, destinate evidentemente a servire, nel  prosieguo,  come
regole di controllo su tale correttezza. 
    La  stessa  Corte  dei   conti,   Sezione   autonomie,   con   la
deliberazione n. 12/SEZAUT/2013 del 3 aprile  2013,  preso  atto  del
nuovo sistema di controllo  affidato  dal  legislatore  alle  Sezioni
regionali, si e' chiesta, peraltro, «se le  norme  in  esame  debbano
trovare immediata applicazione con riferimento all'anno 2012,  oppure
se debba essere  rinviata  l'applicazione  al  successivo  esercizio,
trattandosi di normativa  intervenuta  solo  alla  fine  dell'anno  e
completata con il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato in G.U. il  2
febbraio 2013». Al contempo, ritenendo che «i Gruppi  consiliari  non
erano   precedentemente   sottratti   a    qualsiasi    obbligo    di
rendicontazione, sulla base delle leggi regionali che nel tempo hanno
regolato  la  materia»  e  considerando  l'assenza   di   una   norma
transitoria o «che differisca al successivo esercizio  l'operativita'
dei controlli esterni previsti dal D.L. n. 174/2012», ha ritenuto che
«le Sezioni regionali siano chiamate a svolgere le relative attivita'
con riferimento al primo rendiconto redatto dopo  l'introduzione  del
decreto in parola, ossia a quello 2012».  Considerata  l'assenza  dei
parametri  previsti  dal  D.L.  n.  174/2012,  ha  affermato   essere
«ragionevole ritenere che (i parametri) possano essere desunti  dalle
norme regionali e  dai  provvedimenti  attuativi  vigenti  nel  2012,
integrati con i contenuti essenziali, cui  fa  riferimento  la  nuova
disciplina, ossia  con  l'indicazione  delle  risorse  trasferite  al
Gruppo del Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei  fatti
di gestione, della regolare tenuta della contabilita'». 
    Tali  indicazioni  hanno  dato  luogo,  da  parte  delle  Sezioni
regionali di controllo,  a  comportamenti  difformi,  alcune  Sezioni
limitandosi  ad  una  ricognizione  della  regolarita'  formale   del
procedimento di controllo sui rendiconti svolto  dagli  organismi  di
controllo previsti dalla legislazione regionale  (Sez.  regionale  di
controllo per la Regione Toscana), altre avviando un controllo vero e
proprio, in taluni casi discostandosi  dalle  indicazioni  ricavabili
dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti, come  e'
accaduto nella Regione Liguria. 
    Con la successiva deliberazione n. 15/SEZAUT/2013,  peraltro,  la
Sezione autonomie ha riconosciuto che  «il  nuovo  sistema,  previsto
d.l.  n.  174  del  2012,  trova  applicazione  a   decorrere   dalla
rendicontazione per l'esercizio annuale 2013, come risulta anche  dal
fatto che per la  sua  attuazione  sono  state  emanate  disposizioni
regolamentari di dettaglio che sono intervenute nel 2013  (cfr.  DPCM
21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013), e
che  «le  fattispecie  oggetto  di  verifica  sono  state  completate
soltanto nell'esercizio 2013, sicche' le  nuove  regole  non  possono
essere  applicate  a  spese   effettuate   secondo   moduli   vigenti
nell'esercizio precedente», e, ancora, che «i previgenti  ordinamenti
regionali gia' prevedevano forme procedimentalizzate di verifica  dei
rendiconti dei Gruppi consiliari, nonche' gli effetti di un riscontro
negativo», portando ad «un procedimento compiuto, pienamente  vigente
per l'esercizio 2012». 
    Tuttavia, contraddittoriamente, la Sezione autonomie ha affermato
che il controllo delle Sezioni regionali della Corte  dei  conti  sui
rendiconti relativi  all'esercizio  2012  «ha  efficacia  ricognitiva
della regolarita' dei  documenti  contabili  e  si  inserisce  in  un
percorso finalizzato alla integrale applicazione dei nuovi  controlli
a decorrere dal 2013», e che «le disposizioni precettive  recate  dal
decreto  in  parola  e,  in  particolare,  l'impianto  sanzionatorio,
producono  effetti  soltanto  dall'esercizio  2013»;  pertanto  -  ha
concluso  la  Sezione  -  «le  delibere  gia'  emesse  dalle  Sezioni
regionali di controllo  sono  da  interpretare  in  conformita'  agli
indirizzi sopra ricordati». 
    Sembra opportuno a questo  punto  precisare,  in  fatto,  che  la
Regione Liguria ha integralmente compiuto il procedimento di verifica
delle spese dei gruppi previsto dalla legislazione vigente nel  2012,
ed in particolare dalla legge regionale n. 38/1990,  ad  opera  della
Commissione rendiconti prevista da tale legge (verbali primo marzo, 9
aprile e 8 maggio 2013), ed aveva provveduto a recepire con la l.  r.
n. 48/2012 il sistema di controlli innovativamente previsto dal  D.L.
n. 174 del 2012, senza rilievi del Governo. 
    Ebbene,  la  Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Liguria,
richiamate le citate deliberazioni  della  Sezione  autonomie  del  5
aprile e del 5 luglio 2013, ha preso in esame i rendiconti dei Gruppi
consiliari relativi all'anno 2012,  in  asserita  applicazione  della
legge regionale n. 38/1990 (vengono  richiamati  gli  artt.  da  2  a
5-bis, c. 7 , e 7), ma in realta' assumendo a base  del  giudizio  di
ammissibilita' delle spese parametri definiti  dalla  stessa  Sezione
«in conformita' ai principi enunciati nella  menzionata  delibera  di
orientamento n. 12/2013 della Sezione Autonomie». 
    Senza  entrare  nel  merito  di  tali  parametri,   indubbiamente
apprezzabili e congrui (di fatto in gran parte  analoghi  ai  criteri
contenuti nelle Linee guida stabilite in Conferenza  Stato-Regioni  e
nel D.P.C.M. del 21 dicembre, utilizzabili a regime  solo  a  partire
dal febbraio 2013), si  deve  denunciare  che  la  Corte  dei  conti,
applicando integralmente il procedimento previsto dai commi 9 -12 del
D.L. n. 174, i principi generali  che  governano  i  procedimenti  di
controllo  propri  della  Corte  dei  conti  (controllo  preventivo),
nonche' i criteri «di inerenza» da lei stessa adottati, ha effettuato
un diretto, autonomo ed autoreferenziale controllo di legittimita'  e
di merito sulle singole voci di  spesa  portate  nei  rendiconti  dei
Gruppi consiliari, gia' oggetto del  controllo  effettuato  ai  sensi
della legislazione vigente. 
    Infatti con la Deliberazione n. 21/2014, assunta in data 3  e  26
marzo 2014, ha dichiarato  non  regolari  alcune  spese  esposte  nei
rendiconti  dei  Gruppi  assembleari  della   Regione   Liguria   per
l'esercizio 2012 (di  cui  alle  schede  allegate),  ordinando  «alla
segreteria della Sezione di trasmettere la presente  deliberazione  e
l'allegata  relazione  al  Presidente  del  Consiglio   Regionale   -
Assemblea Legislativa della Liguria che ne cura la pubblicazione». 
    Di li' a poco, con sentenza n. 130 del 7 maggio  2014,  la  Corte
costituzionale avrebbe accolto tre ricorsi,  proposti  dalle  Regioni
Piemonte,  Veneto  ed  Emilia  Romagna  avverso  provvedimenti  delle
rispettive  Sezioni  regionali  del  tutto  analoghi  a  quello   qui
impugnato, affermando che «non spettava allo Stato e, per esso,  alla
Corte dei conti, sezione delle autonomie, adottare  le  deliberazioni
...., con cui si e' rispettivamente,  indirizzato  ed  esercitato  il
controllo  sui  rendiconti  dei  gruppi   consiliari   in   relazione
all'esercizio 2012», annullando, per l'effetto, tali deliberazioni. 
    La sentenza giunge a tale conclusione richiamando  la  precedente
sentenza n. 39 del  2014  e  sviluppando  puntuali  e  paradigmatiche
argomentazioni, che valgono a definire limpidamente  le  attribuzioni
riconosciute ai soggetti del  contenzioso  e  che  non  potranno  che
essere diffusamente riprese dalla Regione Liguria nel suo ricorso. 
    Le deliberazioni della Corte  dei  conti  indicate  in  epigrafe,
esercitando per il 2012 un controllo  che  avrebbe  potuto  svolgersi
solo dal 2013, ed effettuando tale controllo con criteri  diversi  da
quelli indicati dal legislatore,  sono  illegittime  e  lesive  delle
prerogative costituzionali della  Regione  Liguria,  per  i  seguenti
motivi di 
 
                               Diritto 
 
Illegittima lesione delle prerogative costituzionali  della  Regione,
in particolare del Consiglio regionale,  in  violazione  degli  artt.
117, 121, 123 della Costituzione, dello Statuto e della  legislazione
regionale in materia, nonche' del principio di leale  collaborazione,
da parte delle deliberazioni impugnate. 
1. Carenza di potere di controllo in relazione all'esercizio 2012. 
    Si richiama in primo luogo il  quadro  normativo  in  evoluzione,
(all'interno del  quale  si  inscrive  il  presente  conflitto)  come
accennato in Fatto ma ancor piu' come ricostruito da  Codesta  Corte,
nella sentenza n. 130/2014. 
    «Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l.  n.  174  del  2012,  il
rendiconto in esame e' "strutturato secondo  linee  guida  deliberate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  [...]".  Il  comma  11,  poi,
attribuisce alla  sezione  regionale  di  controllo  un  giudizio  di
conformita'  dei  rendiconti  medesimi  alle   prescrizioni   dettate
dall'art. 1, e quindi ai gia' detti  criteri  contenuti  nelle  linee
guida: 
    Il dettato normativo configura dunque il potere di  controllo  in
esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il
suo  esercizio  e   cio'   sull'evidente   presupposto   della   loro
indispensabilita'. Questa Corte, del resto, con la sentenza n. 39 del
2014,  ha  chiarito  che  "il  rendiconto  delle  spese  dei   gruppi
consiliari costituisce parte  necessaria  del  rendiconto  regionale,
nella misura in cui le  somme  da  tali  gruppi  acquisite  e  quelle
restituite devono essere conciliate con le  risultanze  del  bilancio
regionale [...]". Il sindacato della Corte dei conti assume  infatti,
come parametro, la conformita' del rendiconto del modello predisposto
in sede di Conferenza, e deve  pertanto  ritenersi  documentale,  non
potendo addentrarsi nel merito  delle  scelte  discrezionali  rimesse
all'autonomia  politica  dei   gruppi,   nei   limiti   del   mandato
istituzionale». 
    La  richiamata  sentenza  ha  dunque  sancito  che  il  controllo
esercitato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
in relazione all'esercizio 2012 non trova legittima  copertura  nella
legislazione che  lo  istituisce  e  lo  disciplina  solo  a  partire
dall'esercizio  2013;  esso  e'  -  conclude  la  sentenza  -  lesivo
dell'autonomia statutaria, organizzativa e contabile  della  Regione,
ed in particolare quella dei Consigli e dei loro  gruppi  consiliari,
tutelata dall'art. 121, secondo comma, Cost. e cio' indipendentemente
dal fatto che la stessa deliberazione  del  5  luglio  della  Sezione
Autonomie  locali  qualifichi  la   (intempestiva)   attivita'   come
puramente ricognitiva, con esclusione delle conseguenze sanzionatorie
proprie del nuovo sistema di controllo. 
    In disparte la  considerazione  del  carattere  sanzionatorio  in
qualche misura riconducibile all'ordine di pubblicazione impartito al
Presidente del Consiglio  regionale  -  Assemblea  legislativa  della
Liguria, e'  infatti  da  considerare  che  l'asserito  carattere  di
apporto collaborativo, in sede sperimentale, che la Sezione autonomie
sembrerebbe  aver  voluto  indicare  alle  articolazioni   regionali,
avrebbe dovuto comunque far seguito ad accordi, in tal senso, con  le
Regioni interessate (giacche' nelle disposizioni di  cui  all'art.  1
del d.l.  n.  174  del  2012  non  vi  e'  traccia  di  una  fase  di
applicazione  sperimentale  o  frazionata  delle   disposizioni   sul
controllo), nel rispetto del principio di  leale  collaborazione.  La
natura collaborativa delle verifiche avrebbe inoltre  dovuto  imporsi
nella scelta di forme del  controllo  piu'  libere  e  meno  formali,
mentre - al contrario - gli atti della Sezione di controllo di Genova
hanno assunto, proceduralmente e nel tono, i caratteri propri  di  un
atto autoritario di controllo esterno. 
    Soffermandoci appunto sul contenuto valutativo del «referto»,  si
deve porre in rilievo  come,  non  potendosi  svolgere  il  controllo
secondo i parametri previsti dall'art. 1, comma 9, del  d.l.  n.  174
(che non possono essere applicati retroattivamente), il controllo sul
rendiconto 2012 si  sarebbe  dovuto  svolgere  in  base  a  parametri
«desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi  vigenti
nel 2012»,  integrati  pero'  «con  i  contenuti  essenziali  cui  fa
riferimento  la  nuova  disciplina,  ossia  con  l'indicazione  delle
risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, della  corretta
rilevazione dei fatti di  gestione  e  della  regolare  tenuta  della
contabilita'». In effetti la  Sezione  autonomie  aveva  invitato  le
Sezioni  regionali  a  svolgere  il  controllo   sulla   «regolarita'
contabile  del  conto  intesa  come  rispetto  delle  norme  che   ne
disciplinano la formazione» e sulla «rispondenza della gestione  alle
regole vigenti nel 2012 in ciascuna Regione». 
    Con la deliberazione n. 21/201, invece, la Sezione  regionale  di
controllo per la Liguria ha ritenuto di  procedere  ad  un  analitico
esame delle voci di spesa, seguendo le modalita' procedurali  tipiche
dell'attivita' di controllo, ed in particolare quelle di cui al comma
11 del D.L. n. 174/2012. 
    Di qui l'illegittimita'  di  tutte  le  deliberazioni  impugnate,
prive di giustificato fondamento nell'art. 1  del  D.L.  n.  174  del
2012, con invasione e lesione  dell'autonomia  della  Regione  e  del
Consiglio regionale, in violazione in particolare degli  art.  121  e
123 della Costituzione, in quanto essi garantiscono, anche attraverso
l'esercizio dell'autonomia statutaria, l'autonomia degli organi della
Regione,  quale  disciplinata  dallo  Statuto,   dalla   legislazione
regionale attuativa (con particolare riferimento alla l.r. n. 38  del
1990) e dalle normative interne del Consiglio stesso. 
2.  Ulteriori  profili  di  invasivita'  lesiva   delle   prerogative
regionali, con riferimento alla incisivita', nel metodo e nel merito,
del controllo. 
Contraddittorieta'. 
    Oltre al vizio sopra evidenziato di generale carenza  del  potere
di controllo in relazione al 2012, la ricorrente Regione  rileva  che
il controllo di regolarita' del rendiconto si e' tradotto di fatto in
un sindacato pieno  sulla  ammissibilita'  delle  spese,  in  base  a
parametri deliberati  a  posteriori,  unilateralmente,  dallo  stesso
controllore  e  col  dispiegamento   di   una   minuziosa   attivita'
istruttoria, volta all'acquisizione della documentazione di spesa. 
    II giudizio sull'ammissibilita' delle spese, asseritamente svolto
«in  conformita'  ai  principi  enunciati  nella  ...   delibera   di
orientamento n. 12/2013 della Sezione  delle  Autonomie».  (cosi'  si
legge a  pag.  9  della  Relazione  approvata  con  la  Deliberazione
impugnata, alla fine del punto 3), risulta ben piu' pregnante:  nella
sostanza, utilizzando il parametro dell'inerenza delle spese,  svolto
sulla base di indicatori stabiliti a posteriori, si e' effettuato  un
controllo esterno basato su criteri e parametri che la stessa Sezione
regionale e' venuta autonomamente elaborando. 
    E', dunque, illegittimo e gravemente  lesivo  delle  disposizioni
costituzionali ed attuative gia' sopra invocate il potere  esercitato
dalla Sezione regionale, in quanto basato su criteri e parametri  non
predeterminati,  ma  introdotti  di   propria   autonoma   iniziativa
dall'organo di controllo per l'anno 2012. 
3.  -  Violazione  della  potesta'  legislativa  regionale   mediante
disapplicazione della legge regionale da  parte  delle  deliberazioni
della Sezione di controllo. 
    La Regione Liguria ha disciplinato il  finanziamento  dei  Gruppi
consiliari con la legge n. 3/1987 e con la legge n. 38/1990. 
    Dopo l'entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  D.L.
174/2012, la Regione Liguria - come gia' accennato in narrativa -  ha
adeguato la sua disciplina con la l. r. n. 48/2012. 
    Quella dettata dalle  leggi  n.  3/'87  e  38/'90  dunque  e'  la
disciplina che  -  secondo  quanto  stabilito  dalla  stessa  Sezione
autonomie  -  avrebbe   dovuto   applicare   la   Sezione   regionale
nell'esercitare  il  suo  controllo  esterno.  Invece,  il  controllo
effettivamente svolto - privo di base giuridica -  ha  comportato  la
disapplicazione della legge regionale. 
    Aggiungasi  che  la  procedura  di   controllo   prevista   dalla
legislazione vigente  nel  2012  era  in  realta',  come  esposto  in
narrativa, da tempo conclusa. 
    In altri termini sia la metodologia di controllo adottata che  il
complessivo tenore dell'atto conclusivo impugnato  (la  deliberazione
n. 21/2014, assunta dalla Sezione regionale)  si  inquadrano  in  una
prospettiva del tutto diversa da quella - solo  affermata  -  di  una
verifica di conformita' alle disposizioni regionali vigenti. 
    E' sufficiente scorrere la relazione dei Magistrati istruttori  e
le  schede  riassuntive  delle  voci   definite   "irregolari",   per
comprendere come la Sezione regionale  abbia  accuratamente  vagliato
l'utilizzazione dei fondi attribuiti a  ciascun  gruppo,  verificando
l'ammissibilita' di ogni pur minuta  spesa  in  base  a  criteri  non
rinvenibili nel  quadro  normativo  vigente  e  non  riferibili  alla
Regione ed in particolare al Consiglio regionale;  criteri  elaborati
dalla stessa Corte, in data successiva all'effettuazione della spesa. 
    Arrogandosi  questa  competenza  e  imponendo  i  propri  criteri
interpretativi circa la «inerenza» delle spese dei Gruppi  alla  loro
funzione istituzionale, la Sezione  regionale  viene  a  disapplicare
illegittimamente  la  legge  regionale,  che   affida   agli   organi
dell'Assemblea legislativa i controlli sulla gestione dei contributi. 
4. - Violazione dell'autonomia della Regione Liguria e dell'Assemblea
legislativa regionale per sovrapposizione  nell'esercizio  delle  sue
prerogative. 
Violazione del D. L. n. 174/2012. 
Violazione del principio di leale collaborazione. 
    Richiamate le  argomentazioni  gia'  svolte,  in  relazione  alla
inaccettabilita' dei criteri di merito elaborati dalla stessa Sezione
di controllo per riesaminare l'ammissibilita' delle singole spese dei
Gruppi consiliari per il 2012, anche in ragione dell'inammissibilita'
dell'applicazione retroattiva di criteri individuati  in  un  momento
successivo a quello della spesa, si deve sottolineare  altresi'  come
un tal modo di procedere  comporti  la  disapplicazione  delle  norme
regionali «pienamente vigenti» e richiamate a parametro dallo  stesso
D.L. n. 174/2012, dal momento che la Sezione regionale  sovrappone  i
criteri da  essa  elaborati  alle  «regole  proprie»  individuate  da
ciascuna Regione. 
    Si  determina  cosi'  un'indebita  interferenza   rispetto   alle
funzioni che la Costituzione, lo Statuto regionale e la  legislazione
regionale  vigente  al  tempo  assegnano  all'Assemblea   legislativa
regionale e ai suoi organi. La Sezione regionale si surroga, infatti,
in competenze proprie dell'Ufficio di Presidenza e,  in  particolare,
in quella di enunciare i criteri in base ai quali vagliare l'inerenza
delle spese dei Gruppi ai loro fini  istituzionali  e  di  dichiarare
l'eventuale irregolarita' dei rendiconti annuali. 
    Sotto altro aspetto si deve ancora osservare che l'emanazione  di
tali criteri e gli effetti che ne sono fatti  derivare,  in  caso  di
inosservanza - in sostanza i poteri esercitati dalla Corte dei  conti
-  sono  comunque  privi  di  giustificazione  ed  illegittimi  anche
rispetto  all'impianto  voluto   dal   legislatore,   il   quale   ha
innovativamente configurato (con il D.L. n. 174 del 2012 - a  partire
dal 2013) il potere della Corte dei conti nei confronti delle istanze
locali, attribuendo la competenza ad individuarne le Linee guida alla
Conferenza Stato-Regioni ed al DPCM di recepimento. 
    Infine si devono formulare  brevi  osservazioni  in  ordine  alla
pretesa natura «collaborativa» (o, come dice  la  Sezione  autonomie,
"ricognitiva") del controllo operato dalla Sezione regionale  per  la
Liguria; natura che potrebbe indurre ad escludere  una  significativa
lesivita' del potere esercitato. 
    Il  fatto  stesso  che  il  controllo   si   concluda   con   una
dichiarazione (pur indiretta) di «non regolarita'» risulta fortemente
lesivo della dignita' e  del  prestigio  dell'istituzione  regionale:
tanto piu' che, rimettendo  gli  atti  al  Presidente  del  Consiglio
Regionale - Assemblea legislativa della  Liguria,  «che  ne  cura  la
pubblicazione» (oltre che alla Procura della Corte dei conti ed  alla
Procura della Repubblica), la Sezione  regionale  sembra  sollecitare
pur sempre azioni di  rettifica,  e  comunque  «sanzionatorie»,  alla
Presidenza dell'organo regionale, sulla falsariga di quanto  previsto
dai commi 10 ed 11 dell'art. 1 del D. L. n. 174/2012. 
    Inoltre, quand'anche si dovesse  ritenere  che  il  provvedimento
denunciato abbia una effettiva portata giuridica limitata o nulla, il
giudizio  di  non  regolarita'  formulato  dalla  Sezione  e'   stato
inevitabilmente ripreso attraverso una  campagna  di  stampa  che  ha
turbato l'opinione pubblica, indirizzandola  -  ancora  una  volta  -
contro le  istituzioni  politiche  regionali,  con  gravissimo  danno
all'immagine della Regione Liguria. 
    Sembra  dunque  evidente  che,   definendo   unilateralmente   le
metodologie del controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari, senza
neppure darne  notizia  alle  Regioni  (e  tanto  meno  chiederne  il
parere),  e   senza   sottoporre   la   questione   alla   Conferenza
Stato-Regioni,  la  Sezione  autonomie  e'  venuta  meno  all'obbligo
costituzionale di leale cooperazione ed alle stesse indicazioni poste
dalla legge sulla cui base essa ha  ritenuto  di  fondare  il  potere
esercitato.